aggiornamenti vincolistica della Riserva
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scarica il Decreto contenente alcune modifiche all’area marina protetta denominata “Punta Campanella”, istituita con D.M. del 12 dicembre 1997 in formato *pdf |
Zona
A di Riserva Integrale
In tale zona
sono vietati:
a) la
navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad
eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'Ente Gestore per motivi di
servizio o di studio;
b) la
balneazione;
c) la pesca,
sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;
d)
l’immersione con o senza apparecchi respiratori salvo quanto previsto nel
successivo comma.
Sono invece
consentite:
a) le visite
guidate subacquee, regolamentate ed autorizzate dall'Ente Gestore, per un
periodo massimo di sei mesi all'anno, secondo percorsi prefissati, da svolgersi
esclusivamente con l'ausilio di guide appositamente formate e autorizzate
dall'Ente Gestore. Le citate visite potranno essere effettuate per un
massime di
tre giorni a e settimana per entrambe le zone, nel numero massimo di un turno al
giorno di non più di quindici persone ciascuna, rispettando un rapporto
guida/sub non minore di 1:5.
L'autorizzazione
all'effettuazione delle suddette visite guidate subacquee sarà subordinata agli
esiti del monitoraggio periodico sugli effetti prodotti da tale attività
sull'ecosistema marino, previa valutazione degli stessi da parte della
Commissione di riserva.
Per quanto
attiene lo scoglio Vervece, il divieto di cui alla lettera a) è sospeso la
prima domenica di settembre di ogni amo, per festività locale. Il numero delle
immersioni subacquee nella suddetta data sarà autorizzato dall'Ente Gestore.

Zona
B di Riserva Generale
In tale zona
sono vietati:
a)
la navigazione a motore di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo non
autorizzati dall'Ente Gestore dell'area naturale marina protetta;
b)
l'ancoraggio libero;
c)
le immersioni con apparecchi autorespiratori se non previa autorizzazione
dell'Ente Gestore dell'area naturale manna protetta;
d)
la pesca subacquea e quella sportiva;
e)
la pesca professionale che non sia stata preventivamente autorizzata
dall'Ente Gestore.
Sono, invece,
consentiti:
a)
l'accesso regolamentato da apposita autorizzazione dell'Ente Gestore
dell'area naturale marina protetta per barche dotate di motore per il trasporto
collettivo e le visite guidate, anche subacquee;
b)
l'accesso libero ai natanti nei corridoi appositamente predisposti
dall'Ente Gestore;
c)
la balneazione;
d)
la fotografia subacquea in apnea;
e)
le immersioni subacquee guidate, regolamentate dall'Ente Gestore
compatibilmente con la tutela dei fondali;
f) la pesca
professionale regolamentata e autorizzata dall'Ente Gestore con gli attrezzi
della piccola pesca previsti dall'art.19 dei decreto ministeriale 26 luglio
1995, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori
residenti alla data dei 12 dicembre 1997, nei comuni del Consorzio di gestione e
nel Comune di Meta di Sorrento, nonché alle cooperative di pescatori,
costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 950, aventi sede legale nei
detti comuni alla data dei 12 dicembre 1997, e loro soci, inseriti alla data del
12 dicembre 1997, nel registro di ciascuna cooperativa;
g) l'ormeggio
nelle zone predisposte dall'Ente Gestore e in numero stabilito dallo stesso.
A prescindere
da motivi di sicurezza della navigazione, nell'arca compresa tra lo scoglio
Scruopolo, e la punta a ponente della Grotta Matera, è consentito il transito a
velocità non superiore ai cinque nodi ai natanti aventi le dimensioni massime
di 7.50 metri se a motore, e di 10 metri se a vela, autorizzati dall'Ente
Gestore.
Zona
C di riserva parziale
In
tale zona sono vietati:
a) l'ancoraggio
libero, ad esclusione di quanto previsto dal successivo punto d);
b) qualsiasi
forma di pesca sportiva ad esclusione di quella autorizzata dall'Ente Gestore;
c) la pesca professionale che non sia stata prevenùvamente autorizzata dall'Ente Gestore.
Sono, invece,
consentiti.
a) l'accesso
libero ed il transito a velocità non superiore a 10 nodi anche per barche a
motore;
b) la
balneazione;
c) le
immersioni subacquee guidate, regolamentate dall'Ente Gestore, compatibilmente
con la tutela dei fondata;
d) l'ancoraggio
libero nonché l'ormeggio predisposto in zone limitate e individuate dall'Ente
Gestore, sentita la Commissione di Riserva;
e) la pesca
professionale regolamentata e autorizzata dall'Ente Gestore con gli attrezzi
della piccola pesca previsti dall'art.19 dei decreto ministeriale 26 luglio
1995, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori
residenti alla data dei 12 dicembre 1997, nei comuni del Consorzio di gestione e
nel Comune di Meta di Sorrento, nonché alle cooperative di pescatori,
costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 950, aventi sede legale nei
detti comuni alla data dei 12 dicembre 1997, e loro soci, inseriti alla data del
12 dicembre 1997, nel registro di ciascuna cooperativa;
f) la pesca
sportiva autorizzata dall'Ente Gestore.