CONVENZIONE
tra il Comune di MASSA LUBRENSE
ed il F.A.I. (Fondo per l'ambiente italiano)
omissis ...
Art. 1 - Il FAI Fondo per l’Ambiente Italiano si impegna a non impedire la libera fruizione pubblica dei percorsi e delle aree individuati qualitativamente in rosso nella aerofotogrammetria (allegato 1).
Art. 2 - I percorsi e le aree saranno utilizzati dal pubblico, senza l’impiego di veicoli a motore e ferma restando la possibilità di impiego di mezzi speciali di trasporto di portatori di handicap, a proprio esclusivo rischio, restando a carico del FAI il solo onere della segnalazione agli utenti della pericolosità, con specifico riferimento al tipo di pericolo (caduta dall’alto, caduta massi, inciampo, animali pericolosi, frutti velenosi, ecc.), con esclusione di segnali di divieto posti a limitazione della libera fruizione dei percorsi e delle aree oggetto della presente convenzione.
Art. 3 - Le parti concordano che l’accesso e la libera fruizione dei percorsi e delle aree non dovranno essere impediti o ridotti. Il FAI è tenuto ad eliminare le chiusure ed a controllare che nessun impedimento all’accesso e alla libera fruizione venga posto in essere da personale della propria organizzazione o da terzi. In presenza di tali impedimenti, il Comune è tenuto a rimuoverli senza preavviso, provvedendo al recupero delle spese sostenute a danno del FAI.
Art.
4 - Limitatamente ai sentieri ed alle aree di uso pubblico, interessate
dalla presente convenzione, il FAI può richiedere al Comune una partecipazione
alle spese da sostenere per la manutenzione, in assenza di altri finanziamenti o
contributi pubblici. Il Comune può concedere il contributo o intervenire
direttamente, nei limiti imposti dalle norme legislative e regolamentari al
momento vigenti.
Il
FAI si impegna a costituire sui percorsi e sulle aree oggetto della presente
convenzione una servitù di uso pubblico o altro tipo di vincolo idoneo a
garantire la permanenza degli impegni assunti con la presente convenzione senza
limiti di tempo.
L’atto
costitutivo della servitù o del vincolo sarà trascritto a cura del FAI alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari. Fino a tale adempimento resta in vigore
la presente convenzione.
Art.
5 - Il Comune ed il FAI potranno concordare iniziative di interesse pubblico
finalizzate alla valorizzazione della Riserva Naturale Integrale, anche mediante
modalità di gestione comune entro limiti di tempo concordati.
Art.
6 - Con riferimento all’allegato sub 1, si conviene che l’area
contrassegnata con tratteggio a fasce venga segnalata al termine dei percorsi di
accesso con cartelli recanti indicazione circa la particolare pericolosità
dell’area stessa.
Al
fine di segnalare la pericolosità dei percorsi con riferimento allo stesso
allegato sub 1 che definisce l’andamento qualitativo di tutti i percorsi, si
precisa che l’individuazione planimetrica, in sede di ottemperanza da parte
del FAI al disposto del precedente articolo 4, dovrà essere oggetto di verifica
di dettaglio per la puntuale individuazione dei percorsi effettivamente
esistenti.
Letto,
approvato e sottoscritto.
Massa
Lubrense, lì 10 aprile 2002
COMUNE
DI MASSA LUBRENSE
FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO
il
Sindaco dott. Antonio Mosca
la Presidente Giulia Maria Mozzoni Crespi