Autocertificazione: la Normativa i modelli
Presentazione
Il nostro sistema amministrativo
ha sempre avuto caratteristiche di macchinosità e di incomunicabilità con i
cittadini. Finalmente negli anni novanta si è iniziato un processo di riforma
dell'amministrazione cercando di renderla più snella, pratica ed accessibile
per la cittadinanza tutta, famiglie e imprese.
Le Leggi ed i provvedimenti di
riforma hanno avuto lo scopo di:
·
Ridurre i certificati del
61.6%
·
Ridurre le autentiche di
firma del 90%
·
Introdurre la Carta
d'identità elettronica dentro la quale racchiudere tutte le notizie necessarie
del cittadino
·
Creare lo Sportello Unico
dell'Automobilista per lo snellimento delle pratiche
·
Creare lo Sportello Unico
per l'Edilizia per lo deburocratizzazione delle pratiche edilizie
·
Istituire lo Sportello
Unico per le Attività Produttive avendo un unico interlocutore e tempi certi
nell'avviamento di una nuova attività sul territorio.
Queste sono solo alcune delle
novità introdotte dalle più recenti leggi di riforma, altre sono in via di
realizzazione. L'Itala, per tal via, si colloca a testa alta fra gli altri Stati
europei che molto prima avevano avviato le riforme amministrative.
Qualche numero può aiutarci a
capire meglio il fenomeno della semplificazione.
Si è passati dagli oltre settanta milioni (70.000.000) di certificati del 1996
ai quasi trentadue milioni (32.000.000) del 2000 e con un risparmio economico
che nel 1998 era di 1021 miliardi, nel 1999 di 1054 per giungere al boom del
2000 con ben 2185 miliardi di risparmio per i cittadini e le imprese.
Ma a tutt’oggi occorre ancora
uno sforzo maggiore, da parte di tutti noi, nell’adattarci a questa innovativa
forma di snellimento delle procedure.
Ed è per questo che una semplice
guida all’autocertificazione può rendere quanto più agevole il compito
dell’utente nel facilitare e velocizzare il risolversi di complicate
documentazioni.
RICORDA
IL
SINDACO Dr. Antonio Mosca
Cos'è
l'Autocertificazione?
E’ una dichiarazione che
l'interessato sottoscrive di suo pugno nel proprio interesse su stati, fatti e
qualità personali che viene utilizza nei rapporti con la p.a. e con i
concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nei rapporti con soggetti privati
il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla accettazione o meno da parte
di quest'ultimo.
L'Autocertificazione può
sostituire:
1.
le normali certificazioni;
2.
gli atti notori.
Quali
sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?
Sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualità personali e fatti:
1.
data e il luogo di nascita;
2.
residenza;
3.
cittadinanza;
4.
godimento dei diritti civili e politici;
5.
stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
6.
stato di famiglia;
7.
esistenza in vita;
8.
nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
9.
iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
10.
appartenenza a ordini professionali;
11.
titolo di studio, esami sostenuti;
12.
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
13.
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei
benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
14.
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
15.
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
16.
stato di disoccupazione;
17.
qualità di pensionato e categoria di pensione;
18.
qualità di studente;
19.
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili;
20.
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
21.
tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
22.
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
23.
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
24.
qualità di vivenza a carico;
25.
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri
dello stato civile;
26.
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato.
Con
quali dichiarazioni sono stati sostituiti gli atti notori?
Con le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le
qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi
nell'elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere (ad
esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un
appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all’originale della
copia di un documento etc.).
Possono fare le dichiarazioni
sostitutive :
·
i cittadini italiani
·
i cittadini dell’Unione
Europea
·
i cittadini dei paesi
extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno; questi ultimi
possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente ai dati che sono
attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
Gli stati, fatti e qualità
personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi
nell'elenco di cui al punto 3 sono comprovati dall'interessato, a titolo
definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.- art.
4, legge 15/68 e art. 2 comma 1, DPR 403/98 -
Le dichiarazioni possono essere
presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto. - art. 3, comma 1, DPR
403/98 -
Gli stati, fatti e qualità
personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio
interesse anche quando riguardano altri soggetti. Tale dichiarazione sostitutiva
riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è
conforme all'originale. - art. 2 comma 2, DPR 403/98 -
Quale validità hanno le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori?
·
Hanno validità
illimitata tutti i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni;
·
Tutte le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio - art. 2,
comma 3, Legge 127/97 -;
·
Hanno identica validità
temporale degli atti che sostituiscono le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i casi
suindicati dagli artt. 2 e 4 della Legge 15/68 - art. 6, comma 1, DPR 403/98 -
Quali sono i casi in cui è prevista solo l'autocertificazione?
Nei
certificati, gli estratti e gli attestati da presentare per le iscrizioni nelle
scuole e università;
Nei
certificati, gli estratti e gli attestati da presentare, a qualsiasi titolo,
negli uffici della motorizzazione civile;
Nei
certificati e gli estratti ricavabili dai registri dello stato civile e dai
registri demografici richiesti dai comuni per i procedimenti a loro competenti -
art. 1, comma 2, DPR 403/98 -
Che
cosa non è autocertificabile?
Non
sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti:
·
certificati medici,
sanitari, veterinari
·
certificati di origine e
conformità alle norme comunitarie
·
brevetti e marchi
Tutti i certificati medici e
sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non
agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con
un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività
sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno
scolastico - art. 10 comma 2 DPR 403/98 -.
Quando
è necessario autenticare una sottocrizione?
Nelle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni non è prevista l’autentica della firma. Questa è stata
eliminata anche per tutte quelle domande e dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà rivolte alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici
servizi. Sarà dunque sufficiente firmarle davanti al funzionario addetto o
inviarla per posta, fax o via telematica unitamente a fotocopia di un documento
di identità del richiedente.
L'autenticazione della firma non
è più richiesta nelle domande per la partecipazione a selezioni per
l'assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le Pubbliche Amministrazioni.
L'autenticazione con le modalità
tradizionali rimane per le dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande che
riguardano la riscossione di benefici economici (come pensioni e contributi) da
parte di terze persone (deleghe).
L'autenticazione della firma delle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai
seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari
incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè
dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario
incaricato dal gestore di pubblici servizi.
Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà hanno valore le copie autentiche?
La dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà può riguardare anche:
·
la copia di un documento
tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione;
·
la copia di una
pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
·
la copia di documenti
fiscali che debbono essere conservati ai privati;
e
sono tutti conformi all'originale. Anche in questo caso la dichiarazione va resa e firmata davanti al
dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento
d'identità.
È anche possibile autenticare
copia di documenti privati, purché debbano essere presentati ad una pubblica
amministrazione.
Non è possibile autenticare la
copia di una copia. Se l'atto originale è depositato presso un notaio, solo
quest'ultimo può rilasciare la copia autentica.
Quando
è prevista l'imposta di bollo?
L'art. 37 del DPR 445/2000
stabilisce che le dichiarazioni sostitutive sono esenti da imposta di bollo.
L'esenzione è prevista anche per
i certificati trasmessi d'ufficio da una pubblica amministrazione all'altra
ovvero inviati all'interno della Pubblica Amministrazione stessa.
Chi
deve accettare l'autocertificazione?
·
Le Amministrazioni
pubbliche, intendendo per esse tutte le Amministrazioni dello Stato, le regioni,
province, comuni e comunità montane, le camere di commercio, gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, etc.
·
I servizi pubblici e cioè
le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di
energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. Per esempio le aziende
municipalizzate l'Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la Rai,
le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade etc. Tutte queste aziende
sono tenute ad accettare l'autocertificazione dei loro utenti.
I Tribunali non sono tenuti ad
accettare l'autocertificazione
L'autocertificazione è estesa ai
privati (ad es. banche e assicurazioni) che decidono di accettarla. Per i
privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare
l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
Naturalmente è sempre possibile
per i cittadini richiedere il rilascio dei certificati, sono invece le
amministrazioni che non possono pretenderli.
Un documento di identità può sostituire una certificazione?
I dati relativi a cognome, nome,
luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza
attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità,
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da una amministrazione dello Stato (patente, passaporto, patente
nautica, libretto di pensione, porto d'armi, etc.), possono essere comprovati
mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel
caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione
di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È,
comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli
esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del
procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento
di identità o di riconoscimento.
Nei casi in cui l'amministrazione
procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti
attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o
di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene
attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento
stesso.
Da
chi viene eseguita l'autenticazione di fotografie?
L'autenticazione di fotografie
viene fatta direttamente dall'ufficio richiedente, se presentate personalmente
dall'interessato; può essere fatta anche dal funzionario incaricato dal
Sindaco, ma solo nei casi previsti dalla legge: passaporto, patente di guida,
porto d'armi, licenza di caccia, licenza di pesca; licenze, attestati e
abilitazioni aeronautiche; collocamento gente di mare; patente di operatore di
radioamatore.
Come
si fa l'autocertificazione?
a) Per dichiarazioni sostitutive
di certificati:
si
scrive su carta semplice apponendo la firma sotto la propria ed esclusiva
responsabilità - non necessita firmare di fronte ad un impiegato; oppure
compilando dichiarazioni sostitutive;
trasmettendo
documenti, atti e certificati per fax, consegnandoli a mano o via mezzo
telematico, alle PP. AA.
b) Per dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà:
dichiarando
fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell·interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a
un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato
dal sindaco - art. 4, Legge 15/68 -;
dichiarando
stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e
non compresi nell'elenco di cui al punto 1, anche contestualmente all·istanza
e sottoscritti dall'interessato in presenza del dipendente addetto - art. 3,
comma 1, DPR 403/98 -;
se
si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili
da parte di un altro soggetto pubblico e l'amministrazione ritenga
necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni. Le
amministrazioni hanno 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere
la necessaria documentazione. È possibile inviare una copia fotostatica,
ancorché non autenticata dei certificati di cui l'interessato sia già in
possesso anche attraverso strumenti telematici e informatici - art. 2, comma
3, DPR 403/98 -.
Nella partecipazione a concorsi
pubblici non è più contemplata la presentazione di copia autentica in bollo
dei titoli ma soltanto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
dichiarante la conformità all'originale.
Oltremodo le amministrazioni non
possono richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per
partecipare a selezioni per assunzioni in pubblici concorsi - art. 3, comma 5,
Legge 127/97 -.
Come deve essere presentata una copia autentica di un documento?
Nei casi in cui l'interessato
debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento
l'autenticazione della copia può essere eseguita dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito
dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica
può essere utilizzata solo nel procedimento in corso - art. 12 L.15/68 - art.3
comma 4 DPR 403/98 -
Dove
si reperiscono i moduli per l'autocertificazione?
Presso tutte le amministrazioni che dovranno
provvedere anche al loro aggiornamento, in mancanza di questi è possibile l'autocertificazione
su carta semplice.
La modulistica dovrà anche
contenere il richiamo alle sanzioni penali previste - art. 26 L.15/68 - e
all'occorrenza l'informativa sul trattamento dei dati personali - art. 10 L.
675/96 -
In quali casi le amministrazioni non devono chiedere più ai cittadini le certificazioni
·
Negli estratti degli atti
di stato civile che contemplano cambiamenti dello stato civile, in questo caso
vengono infatti acquisiti d'ufficio - art .9 comma 1 DPR 403/98 -;
·
Quando si deve
certificare soltanto i dati presenti nel documento di riconoscimento esibito
all'atto della presentazione dell'istanza - art.3 comma 1 L. 127/97 -;
·
Quando è dovere
specifico del responsabile del procedimento accertare d'ufficio i fatti, gli
stati e le qualità inerenti la certificazione-art.18 L. 241/90-;
·
Nei vari casi in cui
l'amministrazione preposta al procedimento acquisisce in via diretta le
certificazioni inerenti a stati, fatti e qualità personali presso
amministrazioni di competenza - art. 7 comma 2 DPR 403/98 -;
· Quando il cittadino non vuole o non è nelle condizioni di usare l'autocertificazione ed essa risulta da albi o pubblici registri tenuti dalle pubbliche amministrazioni - art. 7 comma 1 DPR 403/98 -
Quando
i documenti vengono acquisiti d'ufficio?
Quando alle amministrazioni
occorrono estratti differenti da fatti relativi a cambiamenti di stato civile
nonché per motivazioni peculiari alle proprie finalità amministrative" -
art. 9 comma 2 DPR 403/98 -.
Altresì la trasmissione di dati
tra le amministrazioni può avvenire per via telematica garantendo sempre, però,
il diritto alla riservatezza dei dati sensibili del cittadino" - art. 2
comma 5 L. 127/97 -.
A cosa va incontro il cittadino che è impossibilitato a firmare una dichiarazione?
La dichiarazione di chi non sa o
non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento
dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la
dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento
a sottoscrivere.
La dichiarazione di colui che si
trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo
stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa
indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua
assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o
collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento
dell'identità del dichiarante. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in materia di dichiarazioni fiscali.
"Sarà specifico dovere
dell'amministrazione accertare l'identità di chi dichiara e fare menzione nella
dichiarazione dell'impedimento a sottoscrivere dimostrato dal dichiarante"
- art. 4 DPR 403/98 -.
Le modalità di autocertificazione vengono applicate anche a cittadini stranieri?
·
Per i cittadini
appartenenti alla comunità europea valgono le medesime modalità applicate per
i cittadini italiani - art. 5 comma 1 DPR 403/98 -.
·
I cittadini
extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive al pari dei cittadini comunitari limitatamente ai casi di cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani - art. 5 comma 2
DPR 403/98 -.
A quali sanzioni va incontro il cittadino che rilascia dichiarazioni false?
Nel caso in cui si nutrano
sospetti sulla veridicità delle affermazioni certificate e sottoscritte è
dovere delle amministrazioni controllare le stesse.Le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia - art.
26 L.15/68 -.
Inoltre il cittadino decade anche
dai benefici derivati dalla falsa dichiarazione - art. 11 comma 3 DPR 403/98 -.
A cosa va incontro l'impiegato che rifiuta di accettare l'autocertificazione?
L'impiegato viene meno al suo
dovere d'ufficio nel caso in cui:
1.
Non accetta l'autocertificazione nei casi consentiti - art. 3 comma 4 L.
127/97 -
2.
Non accetta, nei casi leciti, la dichiarazione sostitutiva al posto della
produzione di atti notori - art. 3 comma 3 DPR 403/98 -
3.
rifiuta di accettare 1'indicazione di stati, fatti e qualità personali
mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità -
art. 7 comma 5 DPR 403/98 -
Esistono modi di verificare l'autenticità delle dichiarazioni firmate dai cittadini?
Sulle autocertificazioni rese dai
cittadini vengono effettuati controlli, anche a campione, per constatarne la
veridicità. Se dal controllo risulta che il contenuto della dichiarazione non
corrisponde al vero, l’interessato decade dai benefici eventualmente ottenuti
e vengono applicate le sanzioni penali.
Autocertificazione: Le Leggi
·
Legge 4 gennaio 1968 n. 15 - Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma
·
Legge
8/6/1990 n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali
·
Legge
7/8/1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
·
Legge 15/3/1997 n. 59 - Delega al governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma
della p.a. e la semplificazione amministrativa
·
Legge
15/5/1997 n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento delle
attività amministrative dei procedimenti di decisione e di controllo
·
DPR
20/10/1998 n. 403 - Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15/5/1997 n. 127
·
CM 31/03/99 n. 84 - Autocertificazione
·
DPR
445/2000 (Testo Unico Documentazione Amministrativa)
modelli per l'autocertificazione
Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Gestori di Pubblici Servizi
resa nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo